Onorevoli Deputati! - L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Guatemala intende incoraggiare e conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.
      Esso è destinato ad avere un impatto sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'interscambio commerciale.

 

Pag. 2


      I principali risultati attesi, sia a livello micro che macroeconomico, sono costituiti, rispettivamente, dal trasferimento dall'Italia al Guatemala di know-how tecnico e manageriale, da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione. Per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri interventi nel Paese centro-americano con ricadute positive anche di natura commerciale.
      Inoltre, la progressione del processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area centro-americana può costituire un utile volano per la creazione di significative opportunità per le imprese italiane che intendano effettuare investimenti non solo direttamente in Guatemala, ma anche nella subregione istmico-caraibica.
      In tale ambito è, dunque, sorta l'esigenza di giungere ad una definizione di un quadro giuridico che assicuri maggiore certezza e precise garanzie per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire investimenti italiani in Guatemala e guatemaltechi in Italia, anche al fine di produrre un incremento complessivo del volume di detti investimenti.
      Tale tipo di Accordo, oltre ad essere raccomandato da organismi internazionali, quali la Banca mondiale ed il Fondo monetario internazionale, si inquadra nell'ambito degli Accordi in materia che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, concluso con diversi Paesi dell'area latino-americana.

Esame degli articoli.

      Per investimento si deve intendere, tra l'altro: diritti di proprietà su beni mobili ed immobili, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione per l'esercizio di attività economiche (articolo 1).
      L'accordo, che assicura libertà nel trasferimento di capitali e prevede sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo 2), contemplando, tra l'altro, la clausola della nazione più favorita (articolo 3), cioè l'obbligo di concedere agli investitori della Controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Paesi terzi.
      È prevista la corresponsione all'investitore di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, situazione di emergenza o altri eventi analoghi sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente (articolo 4).
      Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o sequestri non potranno avvenire, direttamente o indirettamente, se non per motivi di ordine pubblico o interesse nazionale. In tale caso è prevista la corresponsione immediata di un risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento, quale era immediatamente prima del momento in cui è stata annunciata o resa pubblica la decisione di nazionalizzazione o esproprio. Il risarcimento sarà calcolato in base a parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale e comprenderà gli interessi maturati dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data di pagamento. È, inoltre, contemplata la cosiddetta clausola di retrocessione, prevedendosi esplicitamente il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato, laddove dopo l'espropriazione il bene in oggetto non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, ai fini previsti (articolo 5).
      Ognuna delle Parti contraenti garantirà i trasferimenti di pagamenti e redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente in valuta convertibile e senza indebito ritardo al di fuori del proprio territorio dopo che siano stati adempiuti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articoli 6 e 8).
      Se una Parte contraente ha risarcito il proprio investitore per danni subiti da rischi non commerciali, essa subentra all'investitore nel diritto al risarcimento dovuto dall'altra Parte contraente (articolo 7).

 

Pag. 3


      In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce che le controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra, nel caso in cui non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, possano, a scelta dell'investitore, essere sottoposte ai tribunali locali territorialmente competenti, ad un Tribunale ad hoc che opera in conformità al regolamento dell'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) o al «Centro internazionale per la composizione delle controversie in materia di investimenti» per l'applicazione delle procedure di arbitrato previste dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, per la composizione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, resa esecutiva ai sensi della legge 10 maggio 1970, n. 1093 (articolo 9).
      Le controversie tra le Parti contraenti in merito all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, che non possono essere risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte, su richiesta di una delle Parti contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura prevista dall'articolo 10 dell'Accordo.
      L'applicazione delle disposizioni dell'Accordo non è condizionata dalla circostanza che le Parti contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche e consolari (articolo 11).
      L'articolo 12 stabilisce che le Parti contraenti sono tenute ad applicare le disposizioni e i trattamenti più favorevoli di quelli stabiliti nel presente Accordo, qualora derivanti da Accordi internazionali, da princìpi generali di diritto internazionale, da leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici.
      La validità dell'Accordo è stata prevista in dieci anni, dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica richieste nei rispettivi Paesi, e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non lo denunci dandone notifica scritta con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa (articoli 14 e 15).
      L'Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti; esso non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.
      Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento locale, non derivano minori entrate. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con gli stanziamenti destinati a liti ed arbitraggi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 

Pag. 4